Statuto

Statuto dell'associazione AVIS Comunale di Scandicci

ARTICOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Comma I

L'Associazione "Avis Comunale di Scandicci" è costituita tra chi dona Volontariamente, Gratuitamente, Periodicamente e Anonimamente il proprio sangue.

Comma II

L'Associazione ha sede legale in Scandicci, via BESSI, n. 2 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di Scandicci.

Comma III

L'Avis Comunale di Scandicci, che aderisce all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Regionale, Provinciale, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale medesime.




ARTICOLO II SCOPI SOCIALI

Comma I

L'Avis Comunale di Scandicci è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

Comma II

L'Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario e operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

Comma III

Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

  1. Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
  2. Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
  3. Favorire l'incremento della propria base associativa;
  4. Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo;



ARTICOLO III ATTIVITÀ

Comma I

Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Comunale - coordinandosi con l'AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge le seguenti attività:

  1. Attività di chiamata eseguita tramite invio di lettere personali a tutti i donatori, articoli sulla stampa cittadina e affissione di cartelloni stradali;
  2. Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
  3. Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
  4. Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e del midollo osseo;
  5. Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'Avis Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni e organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e della Forze Armate;
  6. Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
  7. Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;
  8. Trasporto dei donatori e cittadini invalidi bisognosi di terapie.

Comma II

Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'Associazione può compiere esclusivamente attività commerciali e produttive marginali, in osservanza delle condizioni di legge.




ARTICOLO IV SOCI E VITA ASSOCIATIVA

Comma I

È socio dell'Avis Comunale chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività di donazione ma partecipa con continuità all'attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.

Comma II

Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell'Avis Comunale medesima.

Comma III

L'adesione all'Avis Comunale da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.

Comma IV

L'adesione del socio all'Avis Comunale comporta l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Provinciale e Regionale.

Comma V

La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall' art. 5.

Comma VI

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

Comma VII

Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.




ARTICOLO V PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Comma I

La qualifica di socio si perde per:

  1. Dimissioni;
  2. Cessazione dell'attività di donazione o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
  3. Espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;

Comma II

In presenza dei presupposti di cui alla lettera a e b del comma 1 del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.

Comma III

Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'Avis Regionali.

Comma IV

Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del comma 5 dell'art. 16 dello statuto dell'AVIS Nazionale .

Comma V

In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

Comma VI

Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall'Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dall'AVIS Nazionale.




ARTICOLO VI ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI

Comma I

L'Avis Comunale può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.

Comma II

Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.




ARTICOLO VII ORGANI

Comma I

Sono organi di governo dell'Avis Comunale:

  1. L'Assemblea Comunale degli Associati;
  2. Il Consiglio Direttivo Comunale;
  3. Il Presidente e il Vicepresidente;

Comma II

È organo di controllo dell'Avis Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti.




ARTICOLO VIII L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

Comma I

L'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.

Comma II

Compongono altresì l'Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei Vicepresidenti.

Comma III

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Comma IV

In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.

Comma V

Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una delega.

Comma VI

L'Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

Comma VII

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Comunale e nei casi d'impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Comma VIII

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

Comma IX

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.

Comma X

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.

Comma XI

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Comma XII

Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione s'intende respinta.

Comma XIII

Alle sedute dell'Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale.

Comma XIV

Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei membri del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.

Comma XV

Della convocazione dell'Assemblea Comunale è data comunicazione all'Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.




ARTICOLO IX COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

Comma I

Spetta all'Assemblea:

  1. L'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
  2. La ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
  3. L'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
  4. La nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo Comunale;
  5. La nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell'Assemblea Provinciale o sovraordinata;
  6. L'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
  7. L'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
  8. La formulazione all'Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Provinciale;
  9. Lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati;
  10. La nomina dei liquidatori;
  11. La devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
  12. Ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

Comma II

Le competenze dell'Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale .




ARTICOLO X IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

Comma I

Il Consiglio Direttivo Comunale è composto dai membri, eletti dall'Assemblea Comunale degli Associati nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva.

Comma II

Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

Comma III

Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell'art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi membri ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

Comma IV

La convocazione è fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

Comma V

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Comma VI

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.

Comma VII

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Comma VIII

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Comma IX

Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Comma X

Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9 del presente articolo, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei membri del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.

Comma XI

I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

Comma XII

Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

Comma XIII

Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Comunale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

Comma XIV

Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

Comma XV

Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in cui siano trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo.

Comma XVI

Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo - composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenza del Comitato medesimo.

Comma XVII

Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lettera d del 2° comma dell'art. 11.

Comma XVIII

I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato.




ARTICOLO XI IL PRESIDENTE

Comma I

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l'Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Comma II

Al Presidente spetta, inoltre:

  1. Convocare e presiedere l'Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;
  2. Curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
  3. Proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
  4. Assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

Comma III

Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

Comma IV

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Comma V

La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.




ARTICOLO XII COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Comma I

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea Comunale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità.

Comma II

I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

Comma III

Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

Comma IV

I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all'Assemblea Comunale degli Associati, senza diritto di voto, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale in cui siano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

Comma V

I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a partecipare, per dare i chiarimenti del caso, alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale ove siano in trattazione materie pertinenti alla loro competenza.

Comma VI

Ove la situazione economico-finanziaria dell'Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo Comunale può richiedere all'Assemblea Comunale degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.




ARTICOLO XIII PATRIMONIO

Comma I

Il patrimonio dell'Avis Comunale, costituito da beni mobili ed immobili, ammonta attualmente a complessivi 3.000.00 Euro.

Comma II

Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

  1. Il reddito del patrimonio;
  2. I contributi dello Stato, di enti o d'istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. I contributi di organismi internazionali;
  4. I rimborsi derivanti da convenzioni;
  5. Le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti - soggetti pubblici e privati - condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
  6. Ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Comunale.

Comma III

Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi.

Comma IV

È vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Comma V

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.




ARTICOLO XIV ESERCIZIO FINANZIARIO

Comma I

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

Comma II

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell'anno successivo che sarà ratificato entro il mese di febbraio dall'Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.




ARTICOLO XV CARICHE

Comma I

Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Comma II

Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

Comma III

Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati s'intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell'art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

Comma IV

Lo statuto dell'Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine all'ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.




ARTICOLO XVI ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

Comma I

Lo scioglimento dell'Avis Comunale può avvenire con delibera dell'Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo alla presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

Comma II

In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all'Avis provinciale o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96.




ARTICOLO XVII RINVIO

Comma I

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'Avis Nazionale, quelle dello statuto dell'Avis Provinciale e di quello dell'Avis Regionale sovraordinate che afferiscano l'Avis Comunale, nonché quelle del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.lgs. 460/97 e loro successive modificazioni ed integrazioni.




ARTICOLO XVIII NORMA TRANSITORIA

Comma I

Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'AVIS Nazionale.

Comma II

I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

Comma III

Nel computo dei mandati di cui al comma 3 dell'art. 15 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.

Comma IV

L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.